Art. 1.

      1. L'articolo 7, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 569, si interpreta nel senso che esso si applica anche al personale, in servizio e in quiescenza, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso in servizio nella Polizia di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1981, n. 39.